Art. 14.
(Attribuzioni del presidente).

      1. Il presidente ha la rappresentanza legale del collegio. Esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge o da altre norme; adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari da portare in ratifica alla prima seduta del consiglio regionale. Rilascia la tessera di riconoscimento e la certificazione relativa alla posizione di ciascun iscritto. Sottoscrive i verbali di riunione del consiglio.